STATUTO

TITOLO I – Costituzione – Scopi sociali- Soci

Art. 1 Costituzione
E’ istituita, con sede presso il presidente eletto pro-tempore, l’associazione Clubert.

Art. 2 Definizione e durata
L’associazione è apartitica, indipendente da qualsiasi organizzazione sindacale e professionale, e senza scopo di lucro. Ha durata illimitata.

Art. 3 Scopi
Scopi dell’associazione sono:

  1. di interessarsi alla conoscenza (e conservazione) della fauna selvatica, ungulata in particolare: cervidi, bovidi, ovini, e suidi;
  2. di valorizzare un’attività venatoria legata ai principi biologici ed ecologici di gestione e di prelievo;
  3. di favorire lo scambio di informazioni tra i soci, ma anche contatti con organizzazioni esterne e con associazioni analoghe, nazionali ed internazionali;
  4. di sensibilizzare tecnici e pubblica opinione ai problemi di carattere ecologico;
  5. di elaborare proposte concrete inerenti agli scopi citati.

Art. 4 Conseguimento degli scopi
L’attività dell’Associazione si svolge per mezzo delle seguenti attività:

  1. studi da parte dei soci sugli argomenti sopra esposti;
  2. riunioni, relazioni, tavole rotonde, dibattiti, mostre trofeistiche etc.
  3. divulgazione e diffusione di elaborati su argomenti tecnici faunistici e venatori;
  4. corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento per i soci;
  5. denuncia di azioni, provvedimenti o atteggiamenti che risultino lesivi al patrimonio faunistico in genere e agli ungulati in particolare, oppure all’ecosistema;
  6. ufficio stampa, biblioteca e pubbliche relazioni.

Art. 5 Qualifica del socio
Possono richiedere di far parte dell’associazione persone fisiche (ma anche persone giuridiche ed altre associazioni) il cui interesse (o l’attività) è legato direttamente o indirettamente alla selvaggina ed in particolare agli ungulati (art.3).

Art. 6 Attività dei soci
I soci prendono parte alla vita attiva dell’associazione, formulando proposte, ponendo quesiti, inviando propri studi o memorie, partecipando alle assemblee, rendendosi disponibili a ricoprire incarichi in seno alla direzione, collaborando in ogni modo all’assolvimento dei compiti e degli scopi che l’Associazione si prefigge. Ai soci spetta ricevere le pubblicazioni o il materiale bibliografico di cui l’Associazione disporrà.
I soci partecipano al conseguimento degli scopi statutari versando una quota sociale annuale, entro il primo bimestre di ogni anno. I nuovi soci accettati nell’associazione, versano una quota d’ingresso “una tantum” pari a due volte la quota annuale, oltre alla quota dell’anno in corso.

Art. 7 Soci onorari
Possono essere nominate “socio onorario” persone che, in campo faunistico-venatorio o nell’ambito dell’associazione abbiano acquisito meriti particolari. Tale nomina avviene da parte dell’assemblea su proposta ampiamente motivata del comitato direttivo. I soci onorari potranno essere proposti solo dopo due
anni di attività nell’associazione. Il “socio onorario” è pienamente equiparato agli altri soci, senza l’obbligo del versamento della quota sociale.

Art. 8 Presentazione soci
Le domande d’iscrizione devono essere presentate per iscritto al comitato direttivo e ratificate da almeno due soci. Il comitato direttivo può rifiutare, motivatamente, l’adesione all’associazione. Si può ricorrere al collegio dei probiviri, le cui decisioni sono comunque definitive. Ogni anno possono essere vagliate domande per una percentuale non superiore al 10% del numero totale di soci.

Art. 9 Perdita della qualifica
La qualifica di socio si perde:
a) per dimissioni, che dovranno essere presentate per iscritto al comitato direttivo dell’associazione entro il 30 ottobre di ogni anno; esse diverranno esecutive con l’inizio del successivo anno solare;
b) per morosità ingiustificata superiore ai tre mesi dalla data fissata per il versamento della quota annuale;
c) per espulsione, quando l’attività del socio contrasta con le azioni o gli scopi dell’associazione, pur essendo stato ammonito o diffidato dal comitato direttivo. L’espulsione è adottata dal comitato direttivo a maggioranza di voti.
Nei casi (b) e (c), gli interessati possono ricorrere entro trenta giorni al collegio dei probiviri, le cui successive decisioni sono definitive.

TITOLO II – Organi direttivi

Art. 10 Organi dell’associazione
Sono organi dell’associazione:
a) l’assemblea dei soci;
b) il comitato direttivo
c) il presidente
d) il collegio dei probiviri
e) il collegio dei revisori

Art. 11 L’Assemblea
L’assemblea dei soci rappresenta il massimo organo deliberante dell’associazione. Sono di sua competenza:
a) Le modifiche allo statuto;
b) La discussione e la trattazione di questioni di carattere generale in armonia agli scopi dell’associazione e relativo programma;
c) L’approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo, nonché la determinazione delle quote d’iscrizione;
d) L’elezione del presidente;
e) L’elezione dei componenti il comitato direttivo;
f) L’elezione del collegio dei probiviri e quello dei revisori.

L’assemblea si riunisce annualmente, nel primo quadrimestre, in via ordinaria e in via straordinaria quando lo chieda almeno un terzo degli iscritti. All’assemblea partecipano i soci in regola con la quota associativa.
La nomina dei componenti gli organi direttivi sarà a scrutinio segreto ed avverrà ogni tre anni. L’assemblea è valida quando in prima convocazione siano presenti anche con delega scritta (non più di una per singolo socio), i due terzi degli iscritti e, in seconda convocazione (anche un’ora dopo), con qualsiasi numero di partecipanti.
L’assemblea decide a maggioranza dei voti rappresentati.
I soci che non potendo intervenire di persona all’assemblea e che non desiderino delegare altro socio, avranno diritto ad esprimere il loro voto “per corrispondenza” inviando entro il giorno precedente la data
della convocazione le loro preferenze in doppia busta chiusa (quella interna ovviamente anonima) indirizzata alla sede dell’associazione o ad altro indirizzo indicato.
L’assemblea è aperta dal presidente dell’associazione, o suo delegato, che procede all’elezione delle cariche assembleari (ad esempio, il segretario, gli scrutatori, ecc.), dell’eventuale commissione per la verifica dei poteri e di altre commissioni che si ritenga utili per l’assemblea, prima di iniziare la discussione dell’ordine del giorno. L’assemblea dei soci è convocata anche fuori della sede sociale, dal presidente o, in sua vece, da uno o più componenti del comitato direttivo, mediante:
– lettera raccomandata, anche a mano, o telegramma spediti ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza
nel domicilio comunicato all’associazione;
– telefax, o messaggio di posta elettronica inviati ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza, rispettivamente al numero di fax, all’indirizzo di posta elettronica notificato all’associazione.
Nell’avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 12 Il comitato direttivo
Il comitato direttivo, a quale il presidente partecipa di diritto, è composto da sei membri.
Possono essere invitati a partecipare i membri del collegio dei probiviri e del collegio dei revisori, senza diritto di voto. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.
I componenti il comitato direttivo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per una sola volta consecutiva.
Il comitato direttivo si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi, oppure ogni qualvolta lo ritenga opportuno il presidente o lo richiede almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti, previa presenza di almeno 4 componenti. La convocazione si ha con le stesse
modalità dell’assemblea. Non è prevista delega.

Art. 13 Compiti del comitato direttivo
I compiti del comitato direttivo sono:
a) Nominare le cariche ritenute opportune, tra i suoi componenti.
b) Nominare un segretario, che può essere scelto anche al di fuori dei componenti il comitato;
c) Curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell’Assemblea;
d) Deliberare non oltre il mese di marzo di ogni anno sul bilancio preventivo e su quello consuntivo, da sottoporre al voto dell’assemblea;
e) Pronunciarsi sulle domande di iscrizione e sui casi relativi alla perdita di qualifica di socio; così come ammonire e/o diffidare, o financo procedere all’espulsione del socio che ha svolto o svolge attività in contrasto con gli scopi statutari e le azioni dell’Associazione (comprese dichiarazioni e diffamazioni).
f) Provvedere alla sostituzione dei membri degli organi direttivi, che per qualsiasi motivo venissero a mancare; la sostituzione avviene con altro socio che, nella stessa qualifica per cui era candidato (comitato, revisore, probiviro) nelle ultime elezioni, figura come primo dei non eletti;
g) Deliberare in genere, su tutte le altre attribuzioni previste dall’art. 4 del presente statuto;
h) Indire l’assemblea dei soci con tempestività, stabilendo tempo, luogo e ordine del giorno, disponendo nel contempo ogni tre anni, la stampa e il materiale per le elezioni degli organi direttivi.
i) Proporre all’assemblea l’entità della quota sociale.

Art. 14 Il presidente
Il presidente è il Rappresentante Legale dell’associazione e quindi agisce in nome e per conto dell’associazione nei confronti di terzi; è la carica al vertice dell’associazione e per questo presiede di diritto il comitato direttivo, ne coordina i lavori e stabilisce le priorità in discussione;
apre i lavori dell’assemblea annuale dei soci e delle altre riunioni (eventuali assemblee straordinarie) e ne coordina lo svolgimento; dura in carica tre anni, può essere rieletto per un solo secondo mandato consecutivo (sei anni complessivi); può essere anche rieletto successivamente (dopo tre anni di altro presidente).

Art. 15 Il collegio dei probiviri
Il collegio dei probiviri è costituito da tre membri. Essi hanno il compito d’esaminare tutte le controversie tra gli organi dell’associazione, tra questi e gli iscritti, e quelle tra i soci stessi. In linea generale, che sia sempre rispettato lo statuto dell’associazione.
I Probiviri membri del Collegio durano in carica tre anni, possono essere rieletti per un solo secondo mandato consecutivo (sei anni complessivi); dopo un mandato triennale di altri, possono anche essere rieletti.

Art. 16 Il collegio dei revisori
Il collegio dei revisori è costituito da tre membri. Ha il compito di revisionare e verificare la contabilità ed i bilanci preventivi e consuntivi dell’Associazione che saranno poi votati dall’assemblea dei soci.
I Revisori membri del Collegio durano in carica tre anni, possono essere rieletti per un solo secondo mandato consecutivo (sei anni complessivi); dopo un mandato triennale di altri, possono anche essere rieletti.

Art. 17 Decadenza
Se un rappresentante degli organi direttivi previsti dal Titolo II, manca alle riunioni di competenza per tre volte consecutive senza giusta motivazione, decade automaticamente dalla carica e viene sostituito come previsto all’art.13 punto f.

TITOLO III – Cariche – Patrimonio Sociale – Amministrazione – Scioglimento dell’associazione

Art. 18 Norme per le cariche societarie
Tutte le cariche sociali sono elettive e non retribuite. Alle elezioni (di tutte le cariche), in caso di parità di voti, è eletto il socio con più anzianità d’iscrizione all’associazione; in caso d’ulteriore parità, il più giovane.

Art. 19 Patrimonio Sociale
Il Patrimonio sociale è formato:
a) dai beni mobili e immobili e dai valori che per acquisti, lasciti o donazioni o qualunque altro titolo, vengano in possesso dell’Associazione;
b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo.
All’inizio dell’esercizio finanziario (1° gennaio) dovrà essere presentato al comitato direttivo, a cura del Presidente o di un altro consigliere incaricato, l’inventario regolarmente aggiornato.

Art. 20 Entrate
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dall’ammontare delle quote associative versate dagli iscritti;
b) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
c) dalle somme incassate per contributi, atti di liberalità, manifestazioni per attività e per qualsiasi altro titolo.

Art. 21 Uscite e rimborsi
Le spese dell’Associazione possono essere:
a) Le spese previste dagli scopi statutari, le spese generali (personale, affitto, telefono, cancelleria, telegrafo, spese postali, imposte e tasse, indennità di viaggio, trasporti e altri consimili), le spese organizzative e strettamente inerenti l’attività dell’Associazione, quelle dichiarate obbligatorie dalle leggi vigenti e dai
regolamenti;
b) Ai Soci che ricoprono incarichi in seno all’associazione, o che sono incaricati dal comitato direttivo di svolgere attività per conto dell’associazione, sarà rimborsato l’ammontare delle spese vive sostenute e giustificate.

Art. 22 Scioglimento dell’associazione
Lo scioglimento dell’associazione spetta all’assemblea dei soci, convocata appositamente in seduta straordinaria, e sarà valida se almeno la metà dei soci, in regola con la quota associativa, è presente o rappresentata con delega scritta (una sola delega per socio votante). Lo scioglimento sarà deliberato con una
maggioranza del 75% dei votanti (deleghe comprese).
In caso di scioglimento per qualunque causa, è obbligatorio devolvere il patrimonio dell’associazione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità in base alle vigenti disposizioni legislative.

Art. 23 Norma sugli utili
È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 24 Norma su rendicontazione finanziaria
E’ obbligatorio, per gli organi direttivi dell’associazione, redigere e far approvare all’assemblea un rendiconto economico e finanziario dell’annualità ed adempiere a quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 25 Intrasmissibilità
La quota sociale è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 26 Sospensione temporanea e riammissione
Facoltà di sospensione: il socio che per qualsivoglia causa non potrà partecipare alla vita associativa per un determinato tempo, può chiedere al comitato direttivo la sospensione “una tantum” del pagamento della quota (per un anno) presentando semplice richiesta scritta. Nel caso che il socio intenda rientrare
nell’associazione per un tempo maggiore, non sarà tenuto a corrispondere la quota d’ingresso di cui all’art. 6.

Art. 27 Norma finale
Per quanto non disposto espressamente nel presente statuto, si applicheranno le disposizioni vigenti, in primis quelle agevolate, relative agli enti non aventi scopo di lucro.


Statuto approvato dal Comitato Direttivo nel marzo 2017 su proposta dell’apposita commissione (lavori da marzo 2016 a febbraio 2017) e poi ratificato nell’Assemblea sociale del 17 marzo 2017.